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| | Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy
Articolo 1)
Finalità e definizioni
1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si
impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative
rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali
da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del
benessere degli animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato
ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini
produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili
all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da
riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.
b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
c) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la
detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari
o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
d) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività
economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni
per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
Articolo 2)
Responsabilità e doveri del detentore
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si
impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino
responsabilità e doveri del detentore dell’animale da compagnia
stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia
accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo
benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate
cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed
etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in
particolare :
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
Articolo 3)
Controllo della riproduzione
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da
compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e
comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a
repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale
femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il
proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all’anagrafe
canina di norma entro 30 giorni dalla nascita, o dall’inizio della
detenzione.
Articolo 4)
Sistema di identificazione dei cani
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il
Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza,
ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo
mediante:
a) l’introduzione del microchips, come unico sistema
ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base
regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui
alla lettera c) del presente articolo;
c) l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso
il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati
dalle singole anagrafi territoriali.
2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del
presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a
concordare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le
modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del
sistema informatico.
Articolo 5)
Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
provvedono a sottoporre all’autorizzazione di cui all’articolo 24 del
D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 anche le attività di commercio, di cui
all’articolo 1, comma 2, lett. c). A tal fine, le Regioni richiedono,
almeno, i seguenti requisiti:
a) la conformità ai requisiti di cui all’allegato A) del presente accordo;
b) le generalita' della persona responsabile dell’attività ;
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni
necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione
professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali
da compagnia;
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività
abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle
autorità sanitarie della Azienda Sanitaria Locale che ha effettuato il
sopralluogo;
g) l’aggiornamento da parte dell’azienda dei registri di
carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa
l’annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell’allegato A) non si applicano alle
attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si
rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
3. Il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle
altre specie di animali da compagnia.
ALLEGATO A
DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO
Peso del cane
In Kg Superficie
minima del
pavimento del
box coperto/cane
In mq. Superficie minima
adiacente al box per il
movimento del cane:
Fino a 3 cani
m2
per ciascun cane Oltre 3 cani
m2
per ciascun cane
MENO DI 10 1,0 1,5 1,0
DA 11 - 30 1,5 2,0 1,5
PIÙ DI 30 2,0 2,5 2,0
Articolo 6)
Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di
età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la
partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea
copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie
territoriali.
3. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di
spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a
scopo di lucro, che implichino l’utilizzazione di animali da compagnia,
le Regioni possono prescrivere che l’organizzatore delle manifestazioni
versi una quota, fino al 5% dell’incasso. L’entità ed il criterio di
prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla
quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata
all’utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere
degli animali
Articolo 7)
Programmi di informazione e di educazione
1. Il Ministero della salute promuove programmi di
informazione e di educazione per favorire la diffusione e l’applicazione
dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto
degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico,
ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione
degli animali da compagnia ai fini della pet therapy. Detti programmi,
rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia,
all’allevamento, all' addestramento, al commercio e al trasporto di
animali da compagnia, richiamano l’attenzione sui seguenti aspetti:
a) l’addestramento di animali da compagnia per i disabili o
per la pet therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere
effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze
specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il
benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come
animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed
abbandonati, derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da
compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:
il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza
l’espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano
la responsabilità parentale;
il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
e) la promozione della rilevanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe territoriali.
2. E’ rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi
Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la promozione di programmi di
informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
avvalendosi dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali,
promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul
benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di
vigilanza e alle associazioni di volontariato.
Articolo 8)
Manifestazioni popolari
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si
impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri
ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad
attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o
cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a),
sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli
animali, in caso di caduta, nonchè per garantire la sicurezza e
l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.
Articolo 9)
Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri
1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi
orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le
tecniche della "pet therapy", le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano valutano l’adozione di iniziative intese a:
a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone,
anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture
residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate
presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o
con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di
trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri
turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari,
l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e degli altri animali da
compagnia.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da
compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria. |